Torneo Regionale di Calcio - Ordini degli Ingegneri e Architetti del Lazio

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Naufraga il registro del CONI

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n°119 del 22/05/04 
della Legge 21/05/2004 n° 128, che ha convertito il DL n°72/04,
 è entrata in vigore la modifica del famoso art.90 della Legge 289/02
 riguardante l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche

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La ferma opposizione delle Regioni ha avuto la meglio e "costretto" il Governo alla sostanziale modifica dell'art.90 della Legge 289/02.

Tra le tante novità, quella più eclatante è certamente l'abrogazione dei commi 20, 21 e 22, tutti riferiti al discusso "Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche" che si sarebbe dovuto istituire presso il CONI.

Ma oltre a ciò, anche l'abrogazione del punto 7 lettera a) del comma 18 che avrebbe obbligato tutti i sodalizi sportivi a conformarsi alle norme del CONI e delle Federazioni o a quelle degli Enti di Promozione Sportiva.

Per contro sono finalmente noti quelli che dovranno essere i contenuti degli Statuti delle "società e associazioni sportive dilettantistiche": le nuove disposizioni non hanno però definito un periodo transitorio entro il quale i sodalizi dovranno allineare i propri Statuti e nemmeno il conseguente regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento.

Il nuovo art.90 Legge 289/02