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La ferma opposizione delle Regioni ha avuto la meglio e "costretto" il Governo alla sostanziale modifica dell'art.90 della Legge 289/02. Tra le tante novità, quella più eclatante è certamente l'abrogazione dei commi 20, 21 e 22, tutti riferiti al discusso "Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche" che si sarebbe dovuto istituire presso il CONI. Ma oltre a ciò, anche l'abrogazione del punto 7 lettera a) del comma 18 che avrebbe obbligato tutti i sodalizi sportivi a conformarsi alle norme del CONI e delle Federazioni o a quelle degli Enti di Promozione Sportiva. Per contro sono finalmente noti quelli che dovranno essere i contenuti degli Statuti delle "società e associazioni sportive dilettantistiche": le nuove disposizioni non hanno però definito un periodo transitorio entro il quale i sodalizi dovranno allineare i propri Statuti e nemmeno il conseguente regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento. |