I
corrispettivi in denaro o in natura (non superiori a
200.000 euro/anno), a favore di società o associazioni sportive
dilettantistiche, sono a tutti gli effetti SPESE di
PUBBLICITA' per il soggetto erogante.
Il
FISCO non potrà dunque più contestare la natura
pubblicitaria del costo sostenuto dallo sponsor, sostenendo
che le somme erogate costituiscono SPESE di RAPPRESENTANZA,
deducibili dal reddito d'impresa per 1/3 ed in cinque anni e non
per l'intero importo (come quelle di pubblicità).
É
fondamentalmente questa la novità introdotta dalla FINANZIARIA
2003 (vedi
art.90), grazie alla quale molte più aziende saranno
incentivate a sostenere economicamente le oltre 80.000
associazioni sportive dilettantistiche disseminate sul
territorio nazionale.
Una vera e propria boccata di ossigeno per questi sodalizi, che
pur non avendo finalità di lucro costituiscono "la
base" di tutta l'attività sportiva del paese, con milioni
di atleti amatoriali.
Però
attenzione!
Se
un'azienda corrisponde una somma in denaro a titolo di
sponsorizzazione senza che il beneficiario svolga alcuna
attività, l'importo risulterà indeducibile dal reddito
d'impresa.
Come
può un azienda tutelarsi? Semplice!
Sarà
sufficiente stipulare un regolare CONTRATTO di
SPONSORIZZAZIONE, un impegno tra le parti nel quale, ad
esempio, l'associazione sportiva si impegna (a fronte di un
corrispettivo in denaro!) ad apporre il marchio aziendale sulle
proprie borse e/o divise.
Una
volta che l'azienda avrà in suo possesso, oltre a detto
documento, la ricevuta del bonifico bancario relativo
alla somma erogata e la fattura emessa dall'associazione
sportiva, sarà "blindata" e non avrà più nulla
di cui temere.
Su
www.google.it,
digitando "contratto di sponsorizzazione"
potrai trovare numerosi esempi utili!
Leggi
la modifica all'art.90
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