Torneo Regionale di Calcio - Ordini degli Ingegneri e Architetti del Lazio

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La nuova sponsorizzazione

Le novità contenute nel comma 8 dell'art.90 della FINANZIARIA 2003

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I corrispettivi in denaro o in natura (non superiori a 200.000 euro/anno), a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, sono a tutti gli effetti SPESE di PUBBLICITA' per il soggetto erogante.

Il FISCO non potrà dunque più contestare la natura pubblicitaria del costo sostenuto dallo sponsor, sostenendo che le somme erogate costituiscono SPESE di RAPPRESENTANZA, deducibili dal reddito d'impresa per 1/3 ed in cinque anni e non per l'intero importo (come quelle di pubblicità).

É fondamentalmente questa la novità introdotta dalla FINANZIARIA 2003 (vedi art.90), grazie alla quale molte più aziende saranno incentivate a sostenere economicamente le oltre 80.000 associazioni sportive dilettantistiche disseminate sul territorio nazionale.
Una vera e propria boccata di ossigeno per questi sodalizi, che pur non avendo finalità di lucro costituiscono "la base" di tutta l'attività sportiva del paese, con milioni di atleti amatoriali.

Però attenzione!

Se un'azienda corrisponde una somma in denaro a titolo di sponsorizzazione senza che il beneficiario svolga alcuna attività, l'importo risulterà indeducibile dal reddito d'impresa.

Come può un azienda tutelarsi? Semplice!

Sarà sufficiente stipulare un regolare CONTRATTO di SPONSORIZZAZIONE, un impegno tra le parti nel quale, ad esempio, l'associazione sportiva si impegna (a fronte di un corrispettivo in denaro!) ad apporre il marchio aziendale sulle proprie borse e/o divise.

Una volta che l'azienda avrà in suo possesso, oltre a detto documento, la ricevuta del bonifico bancario relativo alla somma erogata e la fattura emessa dall'associazione sportiva, sarà "blindata" e non avrà più nulla di cui temere.


Su www.google.it, digitando "contratto di sponsorizzazione" potrai trovare numerosi esempi utili!

Leggi la modifica all'art.90

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