Torneo Regionale di Calcio - Ordini degli Ingegneri e Architetti del Lazio

Provvedimenti fiscali a favore delle
associazioni sportive dilettantistiche

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L'A.S. IAL - Ingegneri e Architetti del Lazio - è una associazione sportiva dilettantistica (affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva - AICS - riconosciuto dal CONI) che ha optato per il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 16 dicembre 1991 n° 398.

Ciò premesso, si riportano alcune note pubblicate dal Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente nel documento "Guida ai provvedimenti fiscali di fine 2000".


A favore delle società sportive dilettantistiche

1. É introdotta la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
Se le erogazioni sono superiori ai 2 milioni, l'ammontare deducibile viene ridotto nella misura corrispondente al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
Se il calcolo della percentuale del reddito d'impresa dichiarato da luogo ad un importo inferiore a 2 milioni, la deduzione sarà consentita fino al limite massimo di 2 milioni.
Esempio: Un'impresa con reddito dichiarato di 150 milioni che effettua una erogazione liberale per 3 milioni, potrà dedurre l'intera cifra:
Un'impresa con reddito dichiarato di 50 milioni che effettua una erogazione liberale per 3 milioni, potrà dedurre solo 2 milioni.

Per le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche effettuate da enti soggetti a IRPEG, la detrazione del 19% va applicata non più su di una base pari alla metà del limite previsto per le persone fisiche (come previsto in precedenza) ma entro il limite fissato per le stesse persone fisiche, pari attualmente a 2 milioni di lire.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, purché riconosciute da Enti di Promozione Sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art.1 della Legge 16 dicembre 1991 n° 398, e successive modificazione, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di lire 100 milioni:
a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (es. sponsorizzazioni);
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art.108, comma 2bis, lettera a) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

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