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L'A.S.
IAL - Ingegneri e Architetti del Lazio - è una associazione
sportiva dilettantistica (affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva
- AICS - riconosciuto dal CONI) che ha optato per il regime fiscale
agevolato di cui alla Legge 16 dicembre 1991 n° 398. Ciò
premesso, si riportano alcune note pubblicate dal Ministero delle
Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente nel
documento "Guida ai provvedimenti fiscali di fine 2000".
A favore delle società sportive dilettantistiche
1.
É introdotta la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa
le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive
dilettantistiche per un importo non superiore a 2 milioni di lire o al
2% del reddito d'impresa dichiarato.
Se le erogazioni sono superiori ai 2 milioni, l'ammontare deducibile
viene ridotto nella misura corrispondente al 2% del reddito d'impresa
dichiarato.
Se il calcolo della percentuale del reddito d'impresa dichiarato da
luogo ad un importo inferiore a 2 milioni, la deduzione sarà
consentita fino al limite massimo di 2 milioni.
Esempio: Un'impresa con reddito dichiarato di 150 milioni che
effettua una erogazione liberale per 3 milioni, potrà dedurre
l'intera cifra:
Un'impresa con reddito dichiarato di 50 milioni che effettua una
erogazione liberale per 3 milioni, potrà dedurre solo 2 milioni.
Per
le erogazioni liberali in denaro a favore delle società
sportive dilettantistiche effettuate da enti soggetti a IRPEG,
la detrazione del 19% va applicata non più su di una base pari alla
metà del limite previsto per le persone fisiche (come previsto in
precedenza) ma entro il limite fissato per le stesse persone fisiche,
pari attualmente a 2 milioni di lire.
2.
Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese
quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni Sportive
Nazionali, purché riconosciute da Enti di Promozione Sportiva che si
avvalgono dell'opzione di cui all'art.1 della Legge 16 dicembre 1991
n° 398, e successive modificazione, non concorrono a formare il
reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non
superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo di lire 100 milioni:
a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali
connesse con gli scopi istituzionali (es. sponsorizzazioni);
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di
fondi effettuata in conformità all'art.108, comma 2bis, lettera a)
del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
omissis .......
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